STATUTO
Art. 1) E’ costituita tra i componenti, ai sensi degli art. 36 e seguenti codice civile, l’Associazione denominata:
“IL SAMARITANO ONLUS Associazione Volontari per l’assistenza ai Sofferenti”.
Art. 2) L’Associazione ha sede in Codogno in via dei Canestrai, 1/B.
L’Associazione è nata dalla condivisione dell’esperienza cristiana da parte di operatori socio-sanitari.
Gli aderenti all’Associazione riconoscono che la vita umana ha un valore assoluto in ogni istante, essi ritengono che ogni persona ha diritto ad una vita dignitosa e si impegnano, in particolare, a promuovere condizioni di vita pienamente umane in persone colpite da prognosi potenzialmente infausta.
Art. 3) Scopo dell’Associazione è quello di:
– organizzare e attuare, prevalentemente attraverso servizio volontario, una forma di assistenza e di aiuto, sotto qualsiasi forma, agli ammalati di tumore in qualunque fase della loro malattia, e ad altri ammalati affetti da patologie evolutive “non neoplastiche” in fase avanzata, allo scopo di migliorare la loro qualità di vita e di sostenere anche il loro nucleo familiare.
Tale assistenza si potrà svolgere sia a domicilio dei pazienti che nel corso di ricoveri ospedalieri o di cure ambulatoriali.
– collaborare eventualmente, per raggiungere questo scopo con altri enti, pubblici o privati;
– sensibilizzare l’opinione pubblica nei riguardi del problema della sofferenza, della morte e di tutte le problematiche connesse all’assistenza del malato in fase terminale.
L’Associazione esaurisce le proprie finalità nell’ambito territoriale della Regione Lombardia.
Art. 4) L’Associazione ha durata illimitata.
Essa non ha fini di lucro.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
– dalla sua dotazione iniziale;
– dai beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;
– dalle quote di iscrizione annuale versate dai soci sostenitori;
– dalle liberalità anche testamentarie, a favore dell’Associazione;
– dalle contribuzioni di persone o enti pubblici e privati;
– dai proventi delle iniziative promosse dal Consiglio Direttivo;
– da ogni provento che le affluisce.
Spetta al Consiglio decidere gli investimenti del patrimonio.
Art.5) I soci dell’Associazione si dividono in:
– soci fondatori: sono i firmatari dell’atto costitutivo;
– soci attivi: sono i soci volontari che partecipano direttamente all’attività dell’Associazione e prestano il loro servizio disinteressato senza percepire alcun compenso.
E’ previsto, esclusivamente, il rimborso delle spese sostenute per i servizi prestati per l’Associazione. I soci volontari aderiscono all’Associazione previa presentazione di apposita domanda scritta, secondo modalità e termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
– soci sostenitori: sono le persone che aderiscono all’Associazione versando una contribuzione annua il cui minimo viene annualmente determinato dal consiglio direttivo . L’adesione ha effetto dopo la sua accettazione, insindacabile da parte del Consiglio;
– soci onorari: sono le persone od enti ai quali il Consiglio attribuisce tale qualità, senza versamento della contribuzione di cui sopra, ritenendole in grado per qualità, titoli o attività di dare all’Associazione contributo di prestigio;
– soci benemeriti: sono le persone o enti ai quali il Consiglio attribuisce tale qualità in riconoscimento del contributo dato all’Associazione con lasciti, donazioni od attività personali.
La qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei componenti.
La qualità di socio si perde per esclusione, per recesso e per i soci sostenitori anche per mancato versamento della quota annuale.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei componenti e mediante voto segreto nei confronti del socio che danneggi moralmente e materialmente l’Associazione.
L’avvenuta esclusione è comunicata al socio da escludere affinchè questi possa controdedurre. Il recesso è consentito ad ogni socio in qualsiasi momento.
Art.6) Organi dell’Associazione sono:
– l’Assemblea dei soci;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente;
– il Vice Presidente;
– il Segretario;
– il Collegio dei revisori legali
Art.7) L’Assemblea è formata dai soci regolarmente aderenti.
All’Assemblea possono intervenire, con diritto di voto: i soci fondatori, i soci sostenitori, in regola con il pagamento della quota sociale, i soci benemeriti e i soci attivi.
Possono, altresì, intervenire, senza diritto di voto, i soci onorari.
L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, almeno una volta all’anno per approvare i programmi generali di azione, su proposta del Consiglio Direttivo, approvare i bilanci preventivi e i conti consuntivi redatti dal Consiglio Direttivo, eleggere i componenti il Consiglio Direttivo ai sensi dell’art. 8) e il Collegio dei revisori legali ai sensi dell’art. 12 e delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle.
Alla competenza esclusiva dell’assemblea sono da ricondurre tutte le decisioni concernerti la vita, la disciplina e l’attività dell’associazione, tra cui le modificazioni statutarie, lo scioglimento dell’ente e la devoluzione del patrimonio residuo.
L’Assemblea può essere convocata straordinariamente in qualsiasi momento per deliberazione del Consiglio Direttivo o su domanda di almeno 1/10° dei soci.
La convocazione è effettuata mediante avviso trasmesso a tutti gli aventi diritto nonché ai componenti il Collegio dei revisori, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione .
L’avviso di convocazione è trasmesso mediante lettera raccomandata o posta elettronica ed è affisso presso la sede dell’Associazione.
Nell’avviso è fissata la data, il luogo e l’ora della convocazione nonché l’ordine del giorno.
Per la validità dell’Assemblea, in prima convocazione, è richiesta la presenza della metà dei soci; in seconda convocazione, l’Assemblea è valida con la presenza di qualsiasi numero di soci.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente, coadiuvato dal Segretario, e, se necessario per effettuare uno scrutinio segreto, da due scrutatori.
La presenza in assemblea potrà avvenire anche per delega, purchè conferita ad un socio; in ogni caso non è ammessa più di una delega per singolo socio.
Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, tenendo presenti, però, due eccezioni:
1 – per deliberare la modifica dello statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti ;
2 – per la deliberazione di scioglimento dell’associazione, invece, occorrerà il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati, non già dei soli partecipanti all’assemblea.
Di ogni riunione dell’assemblea si redige verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Ne verrà esposta una copia nella sede dell’Associazione.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e/o di richiederne copia.
Art.8) Il Consiglio Direttivo dell’Associazione è composto da sette componenti nominati dall’Assemblea dei soci.
Le elezioni avranno luogo per scrutinio segreto.
Il Consiglio dura in carica tre anni o comunque sino alla nomina del successivo.
I componenti del Consiglio Direttivo che per tre volte consecutive rimanessero assenti dalle riunioni senza giustificazioni o plausibili motivi, saranno dichiarati decaduti dalla carica con apposita deliberazione del Consiglio stesso.
Nel caso un consigliere venga dichiarato decaduto o rassegni le proprie dimissioni, sarà sostituito dal socio che nelle precedenti elezioni abbia ottenuto il successivo maggior numero di voti.
Nel caso ciò non fosse possibile per esaurimento della lista dei soci che hanno ricevuto dei voti, il Consiglio nella prima seduta provvede alla sua sostituzione, indicando il nominativo di un socio e chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni due mesi su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
La convocazione deve pervenire almeno 5 giorni prima di quello fissato per la seduta.
Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
Il Consiglio delibera a maggioranza.
Di ogni riunione si redige verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
Ne verrà esposta copia nella sede dell’Associazione.
Ogni aderente dell’Associazione ha diritto di consultare il verbale e/o di richiederne copia. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza alcuna limitazione che non sia per legge, per statuto, o per delibera dell’assemblea al fine di raggiungere e ottenere gli scopi associativi e pertanto:
- fissa la data per la convocazione dell’assemblea dei soci;
- provvede all’esecuzione dei programmi generali stabiliti in assemblea;
- delibera l’ammissione dei soci;
- decide l’espulsione del socio per gravi motivi, fatto salvo il rispetto del contraddittorio;
- determina l’ammontare delle quote associative annuali a carico dei soci sostenitori;
- predispone i progetti di bilancio preventivo ed il programma annuale, nonché il progetto del bilancio consuntivo e di relazione sull’attività svolta dall’Associazione;
- elegge al suo interno a maggioranza semplice il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.
Art.9) Il Presidente:
- rappresenta legalmente l’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, firma gli atti e i documenti dell’Associazione congiuntamente al segretario per quelli che hanno rilevanza economico-finanziaria;
- convoca l’assemblea dei soci; convoca e presiede il Consiglio Direttivo; cura l’esecuzione dei mandati dell’assemblea e delle delibere del Consiglio Direttivo;
- nell’ambito dell’ordinaria amministrazione può prendere, in caso di urgenza e di necessità, decisioni di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendole allo stesso per la ratifica nella sua prima riunione.
Art. 10) Il Vice Presidente sostituisce a pieno titolo il Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso.
Art. 11) Il Segretario, con funzioni anche di tesoriere, appone la propria firma, congiuntamente al Presidente, in tutte le operazioni di carattere economico- finanziario e cura la tenuta dei libri sociali e contabili richiesti.
Il Segretario, nell’ambito dei programmi stabiliti dal Consiglio Direttivo e secondo le direttive impartite dal Presidente, provvede alla gestione corrente e agli obblighi contabili dell’Associazione; svolge tutte le pratiche di carattere amministrativo, contabile e fiscale e cura la tenuta dei libri relativi alle adunanze assembleari e del Consiglio Direttivo.
Art. 12) Il Collegio dei revisori legali è eletto dall’Assemblea tra i suoi componenti.
Dura in carica tre anni ed è composto da tre membri .
I revisori legali devono accertare la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione ed a tale scopo potranno procedere in qualsiasi momento ai relativi atti di controllo e di revisione.
Il Presidente dell’organo di revisione deve essere iscritto nell’apposito registro dei revisori legali.
Il controllo sulla gestione avverrà almeno trimestralmente.
Di ciascuna riunione verrà redatto apposito verbale nel quale annotare i risultati del controllo.
Art. 13) Tutte le cariche sono gratuite: ciascun associato ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per le attività dell’Associazione.
Art. 14) L’esercizio dell’Associazione coincide con l’anno solare e pertanto si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Entro quattro mesi dalla sua chiusura, il Consiglio Direttivo delibera il bilancio consuntivo e lo comunica ai soci insieme alla propria relazione sull’attività della Associazione nell’esercizio appena trascorso .
Art. 15) Ogni variazione del presente statuto regolarmente approvato dall’Assemblea dovrà essere comunicato all’apposito ufficio regionale entro i successivi 15 giorni.
Art. 16) Nel caso di scioglimento e messa in liquidazione il patrimonio dell’Associazione sarà devoluto, secondo le norme, le modalità e i tempi stabiliti dall’Assemblea straordinaria ad altra Associazione che sia in grado di garantire la destinazione a fini analoghi a quelli del presente statuto.
Lo scioglimento dell’Associazione dovrà essere deliberato dall’Assemblea dei soci con le modalità previste dall’art. 7) del presente statuto.
Art. 17) per quanto non previsto dal presente statuto si applicheranno le norme di leggi vigenti.
F.to: FRANCHI ROBERTO, ANGELO SQUINTANI NOTAIO