Lo Statuto

STATUTO

Art. 1) E’ costituita tra i componenti, ai sensi degli art. 36 e seguenti codice civile, l’Asso­ciazione denominata:

“IL SA­MARITANO ONLUS Associazione Volontari per l’assistenza ai Sof­ferenti”.

Art. 2) L’Associazione ha sede in Codogno in via dei Canestrai, 1/B.

L’Associazione è nata dalla condivisione dell’esperienza cristiana da parte di operato­ri so­cio-sanitari.

Gli aderenti all’Associazione riconoscono che la vita umana ha un va­lore assoluto in ogni istante, essi ritengono che ogni persona ha dirit­to ad una vita dignitosa e si im­pegnano, in particolare, a promuo­vere condizioni di vita pienamente umane in perso­ne colpite da pro­gnosi potenzialmente infausta.

Art. 3) Scopo dell’Associazione è quello di:

– organizzare e attuare, prevalentemente attraverso servizio volon­tario, una forma di assi­stenza e di aiuto, sotto qual­siasi forma, agli ammalati di tumore in qualunque fase della lo­ro malattia, e ad altri ammalati affetti da patologie evoluti­ve “non neoplastiche” in fase avanzata, allo scopo di migliorare la loro qualità di vita e di sostene­re anche il loro nucleo familiare.

Tale assistenza si potrà svolgere sia a domicilio dei pazienti che nel corso di ri­coveri ospe­dalieri o di cure am­bulatoriali.

– collaborare eventualmente, per raggiungere questo scopo con altri enti, pubblici o privati;

– sensibilizzare l’opinione pubblica nei riguardi del problema della sof­ferenza, della morte e di tutte le problematiche con­nesse all’assi­stenza del malato in fase terminale.

L’As­so­cia­zio­ne esau­ri­sce le pro­prie fi­na­li­tà nel­l’ambito ter­ri­to­ria­le del­la Re­gio­ne Lom­bar­dia.

Art. 4) L’Associazione ha durata illimitata.

Essa non ha fini di lucro.

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

– dalla sua dotazione iniziale;

– dai beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;

– dalle quote di iscrizione annuale versate dai soci sostenitori;

– dalle liberalità anche testamentarie, a favore dell’Associazione;

– dalle contribuzioni di persone o enti pubblici e privati;

– dai proventi delle iniziative promosse dal Consiglio Direttivo;

– da ogni provento che le affluisce.

Spetta al Consiglio decidere gli investimenti del patrimonio.

Art.5) I soci dell’Associazione si dividono in:

– soci fondatori: sono i firmatari dell’atto costitutivo;

– soci attivi: sono i soci volontari che partecipano direttamente all’at­tività dell’Associa­zione e prestano il loro servizio di­sinteressato sen­za percepire alcun compenso.

E’ previsto, esclusivamente, il rimborso delle spese sostenute per i ser­vizi prestati per l’Associazione. I soci volontari aderiscono all’As­sociazione previa presentazione di ap­posi­ta domanda scritta, secon­do modalità e termini stabiliti dal Consiglio Diretti­vo;

– soci sostenitori: sono le persone che aderiscono all’Associazione versando una con­tribu­zione annua il cui minimo vie­ne annualmente determinato dal consiglio direttivo . L’adesio­ne ha effetto do­po la sua ac­cettazione, insinda­cabile da parte del Consiglio;

– soci onorari: sono le persone od enti ai quali il Consiglio attribuisce tale qualità, sen­za versamento della contribuzione di cui sopra, rite­nendole in grado per qualità, ti­toli o attività di dare all’Associazione contributo di prestigio;

– soci benemeriti: sono le persone o enti ai quali il Consiglio attribui­sce tale qualità in rico­noscimento del contributo dato all’Associazio­ne con lasciti, donazioni od attività personali.

La qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei componenti.

La qualità di socio si perde per esclusione, per recesso e per i soci sostenitori anche per mancato versamento della quota annuale.

L’esclusione è deli­berata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei componenti e me­dian­te voto segreto nei confronti del socio che dan­neggi moralmente e materialmente l’Asso­ciazione.

L’avvenuta esclusione è comunicata al socio da escludere affinchè questi possa con­tro­dedurre. Il recesso è consentito ad ogni socio in qualsiasi momento.

Art.6) Organi dell’Associazione sono:

– l’Assemblea dei soci;

– il Consiglio Direttivo;

– il Presidente;

– il Vice Presidente;

– il Segretario;

– il Collegio dei revisori legali

Art.7) L’Assemblea è formata dai soci regolarmente aderenti.

All’Assemblea possono in­tervenire, con diritto di voto: i so­ci fonda­tori, i soci sosteni­tori, in regola con il pagamento della quota sociale, i soci benemeriti e i soci attivi.

Possono, al­tresì, intervenire, senza di­ritto di voto, i soci onorari.

L’Assemblea è convocata dal Presi­dente dell’Associazione, al­meno una volta all’anno per approvare i programmi generali di azione, su proposta del Consiglio Direttivo, ap­prova­re i bi­lanci preventivi e i con­ti consuntivi redatti dal Consiglio Direttivo, eleggere i com­po­nenti il Con­siglio Di­rettivo ai sensi dell’art. 8) e il Collegio dei revisori lega­li ai sensi del­l’art. 12 e delibera su tutte le questioni atti­nenti al­la ge­stione sociale, che il Consi­glio Di­ret­tivo riter­rà di sotto­porle.

Alla compe­tenza esclusi­va dell’as­sem­blea sono da ri­con­durre tut­te le decisioni con­cer­nerti la vita, la disci­plina e l’atti­vità del­l’as­socia­zione, tra cui le mo­di­fi­cazio­ni sta­tuta­rie, lo sciogli­mento dell’en­te e la devo­luzione del patri­mo­nio re­si­duo.

L’Assemblea può essere convocata straordi­na­riamente in qual­sia­si mo­mento per de­libe­razione del Consiglio Direttivo o su domanda di almeno 1/10° dei soci.

La convoca­zione è effettuata mediante avviso trasmesso a tutti gli aventi diritto non­ché ai componenti il Colle­gio dei revisori, al­meno quindici giorni prima della data fis­sata per la riu­nione .

L’av­viso di convocazione è trasmesso mediante lettera racco­man­data o posta elet­tronica ed è affis­so presso la sede dell’Associazio­ne.

Nell’avvi­so è fissata la da­ta, il luogo e l’ora della con­vocazione non­ché l’ordine del giorno.

Per la validi­tà dell’As­semblea, in prima convoca­zione, è richiesta la pre­senza della metà dei soci; in se­conda convocazio­ne, l’As­sem­blea è valida con la presen­za di qual­siasi nu­mero di soci.

L’Assem­blea è pre­sieduta dal Presidente, coadiu­vato dal Segretario, e, se neces­sario per effettua­re uno scruti­nio se­greto, da due scruta­to­ri.

La presenza in assem­blea potrà avve­nire an­che per delega, pur­chè conferita ad un so­cio; in ogni caso non è ammes­sa più di una de­lega per singolo so­cio.

Le deli­bera­zioni del­l’as­semblea sono prese a mag­gioran­za di voti e con la pre­senza di al­meno la me­tà degli as­sociati. In se­con­da con­voca­zione la deli­bera­zione è vali­da qualun­que sia il nu­mero degli in­tervenuti, tenen­do pre­senti, però, due ecce­zio­ni:

1 – per deliberare la modifica dello statuto occorrono la presen­za di almeno tre quar­ti degli associati ed il voto favorevole della maggio­ranza dei presenti ;

2 – per la deliberazione di scioglimento dell’associazione, inve­ce, oc­correrà il voto fa­vore­vole di almeno i tre quarti degli asso­ciati, non già dei soli parteci­panti all’as­sem­blea.

Di ogni riunione del­l’assem­blea si redi­ge ver­bale fir­mato dal Presi­dente e dal Segre­tario. Ne verrà esposta una copia nella sede del­l’Asso­ciazione.

Ogni so­cio ha diritto di con­sul­tare il verbale e/o di richiederne copia.

Art.8) Il Consiglio Direttivo dell’Associazione è composto da sette componenti nomi­nati dall’Assemblea dei soci.

Le ele­zioni avranno luogo per scrutinio segreto.

Il Consiglio dura in carica tre anni o co­munque sino alla nomina del successi­vo.

I compo­nenti del Consiglio Direttivo che per tre volte consecutive ri­manessero assenti dal­le riunio­ni senza giustifica­zioni o plausibili mo­tivi, saranno dichiarati decaduti dalla cari­ca con ap­posita delibe­ra­zione del Consiglio stesso.

Nel ca­so un consigliere venga dichia­rato deca­duto o rassegni le pro­prie dimissioni, sarà sostituito dal socio che nelle prece­denti elezioni abbia ottenuto il suc­cessivo maggior nu­mero di voti.

Nel caso ciò non fosse possi­bile per esaurimento del­la li­sta dei soci che han­no rice­vuto dei voti, il Consiglio nella prima seduta provvede alla sua sostituzione, indican­do il nomi­nativo di un socio e chie­den­done la con­valida alla prima as­semblea annuale.

Il Consiglio Direttivo si riunisce alme­no una volta ogni due mesi su con­vocazione del Pre­sidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

La convo­cazione deve per­venire almeno 5 giorni prima di quello fis­sato per la seduta.

Le sedute del Consiglio Diretti­vo so­no valide con la presenza di al­meno la metà più uno dei suoi com­ponenti.

Il Consi­glio delibera a maggioranza.

Di ogni riunione si redige verba­le fir­mato dal Presi­dente e dal Segre­tario.

Ne verrà espo­sta copia nella sede dell’Associa­zio­ne.

Ogni ade­rente dell’Asso­ciazione ha diritto di con­sul­tare il verbale e/o di richiederne co­pia. Al Consi­glio Direttivo spettano tutti i più ampi po­teri per l’amministrazione ordi­naria e straordi­naria dell’Associa­zione, senza al­cuna limita­zione che non sia per leg­ge, per sta­tu­to, o per de­li­bera dell’as­semblea al fine di raggiun­gere e ottenere gli sco­pi asso­ciativi e pertanto:

  1. fissa la data per la convocazione dell’assemblea dei soci;
  2. provvede all’esecuzione dei programmi generali stabiliti in assem­blea;
  3. delibera l’ammissione dei soci;
  4. decide l’espulsione del socio per gravi motivi, fatto salvo il rispetto del contrad­dit­torio;
  5. determina l’ammontare delle quote associative annuali a carico dei soci sosteni­tori;
  6. predispone i progetti di bilancio preventivo ed il programma an­nuale, nonché il pro­getto del bilancio con­suntivo e di relazione sul­l’attività svolta dall’Associazione;
  7. elegge al suo interno a maggioranza semplice il Presidente, il Vi­ce Presidente e il Se­gretario.

Art.9) Il Presidente:

  1. rappresenta legalmente l’Associazione di fronte a terzi ed in giudi­zio, firma gli atti e i do­cumenti dell’Associazione congiuntamente al segretario per quelli che hanno rile­vanza economico-finanziaria;
  2. convoca l’assemblea dei soci; convoca e presiede il Consiglio Di­rettivo; cura l’ese­cuzio­ne dei mandati dell’assemblea e delle delibere del Consiglio Direttivo;
  3. nell’ambito dell’ordinaria amministrazione può prendere, in caso di urgenza e di ne­cessi­tà, decisioni di competenza del Consiglio Diret­tivo, sottoponendole allo stesso per la ratifi­ca nella sua prima riunio­ne.

Art. 10) Il Vice Presidente sostituisce a pieno titolo il Presidente in ca­so di assenza o im­pedimento dello stesso.

Art. 11) Il Segretario, con funzioni anche di tesoriere, appone la pro­pria firma, con­giunta­mente al Presidente, in tutte le operazioni di ca­rattere economico- finanziario e cu­ra la te­nuta dei libri sociali e con­tabili richiesti.

Il Segretario, nell’am­bito dei programmi stabiliti dal Consiglio Diretti­vo e secondo le di­retti­ve impartite dal Presidente, provvede alla ge­stione corrente e agli obblighi con­tabili del­l’Associazione; svolge tut­te le pra­tiche di carattere am­ministrativo, contabile e fiscale e cu­ra la tenuta dei libri relativi alle adunanze assembleari e del Consiglio Di­rettivo.

Art. 12) Il Collegio dei revisori legali è eletto dall’Assemblea tra i suoi componenti.

Dura in carica tre anni ed è com­posto da tre membri .

I revisori legali devono accertare la re­golare tenuta della contabi­lità dell’Associa­zione ed a tale scopo potranno procedere in qualsia­si momento ai relativi atti di con­trollo e di re­vi­sione.

Il Presidente dell’orga­no di revisione de­ve es­sere iscritto nel­l’appo­sito registro dei revi­sori legali.

Il con­trollo sulla ge­stione avverrà almeno tri­mestralmente.

Di ciascuna riunione verrà redatto apposito verbale nel quale anno­tare i ri­sultati del con­trollo.

Art. 13) Tutte le cariche sono gratuite: ciascun associato ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per le attività dell’As­sociazione.

Art. 14) L’esercizio dell’Associazione coincide con l’anno solare e per­tanto si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla sua chiusura, il Consiglio Direttivo delibera il bilancio consun­tivo e lo comunica ai soci insieme alla propria rela­zione sull’attività della Associazione nell’e­sercizio appena trascorso .

Art. 15) Ogni variazione del presente statuto regolarmente approva­to dall’Assemblea do­vrà essere comunicato all’appo­sito ufficio regio­nale entro i successivi 15 giorni.

Art. 16) Nel caso di scioglimento e messa in liquidazione il patrimo­nio dell’Associazio­ne sarà devoluto, secondo le nor­me, le modalità e i tempi stabiliti dall’Assemblea straordina­ria ad altra Associazione che sia in grado di garantire la desti­nazione a fini analoghi a quelli del presente statuto.

Lo scioglimento dell’Associazione dovrà essere deliberato dal­l’As­semblea dei soci con le modalità previste dall’art. 7) del presente sta­tuto.

Art. 17) per quanto non previsto dal presente statuto si applicheran­no le norme di leg­gi vi­genti.

F.to: FRANCHI ROBERTO, ANGELO SQUINTANI NOTAIO