DATti una scelta!
Conoscere le direttive anticipate di trattamento
Associazione Il Samaritano OdV
L’Associazione Il Samaritano OdV, socia della Federazione Cure Palliative, è nata nel 1988 a Codogno e attualmente ha sede in via dei Canestrai, 1/b.
I nostri volontari si occupano dell’accoglienza e dell’accompagnamento della persona gravemente malata e della sua famiglia, e le attività si articolano su varie tipologie di intervento: il trasporto gratuito dei pazienti ai centri di cura, la fornitura gratuita di ausili sanitari per l’assistenza al domicilio, la presenza dei volontari in tutti i reparti che operano nell’ambito dell’oncologia nel nostro territorio (dalla prevenzione alla cura), nonché la presenza negli hospice e nei servizi di cure palliative. Inoltre è offerto il supporto psicologico in hospice dove vengono proposte alcune terapie integrative e attività complementari, affidate a professionisti supportati dall’Associazione: la musicoterapia e la terapia del colore.
Una cura particolare è rivolta anche alle persone che necessitano di un sostegno psicologico, individuale o di gruppo, per l’elaborazione di un lutto.
Nel corso degli anni si è intensificata la nostra collaborazione con le scuole per sensibilizzare gli studenti sui temi legati alla perdita, al lutto e alla diffusione della cultura delle cure palliative tra i giovani.
La tutela della salute è un diritto fondamentale
Costituzione della Repubblica Italiana, Art. 32
“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.
Legge 15 marzo 2010, n. 38
Tale legge tutela e garantisce il diritto del cittadino di accedere alle cure palliative e alla terapia del dolore, “al fine di assicurare il rispetto della dignità e dell’autonomia della persona umana, il bisogno di salute, l’equità nell’accesso all’assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze”. Obiettivo della Legge è tutelare e promuovere la qualità della vita fino al suo termine e un adeguato sostegno non solo sanitario ma anche socio-assistenziale della persona malata e del suo nucleo famigliare.
Le cure palliative e i contesti in cui sono erogate
La Legge 38/2010 definisce le cure palliative come “l’insieme degli interventi terapeutici, diagnostici e assistenziali, rivolti sia alla persona malata sia al suo nucleo famigliare, finalizzati alla cura attiva e totale dei pazienti la cui malattia di base, causata da un’inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta, non risponde più a trattamenti specifici”.
Le cure palliative si fanno carico non solo del dolore fisico ma anche del disagio psicologico e spirituale e dei bisogni sociali della persona malata e della sua famiglia; sono erogate in hospice, al domicilio, in ospedale e nelle strutture sanitarie residenziali e non sono rivolte solo ai pazienti oncologici ma a tutti coloro che sono affetti da patologie inguaribili.
LEGGE 22 DICEMBRE 2017, n. 219
Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento (DAT)
La legge promuove e valorizza la relazione di cura e fiducia tra il paziente e il medico, che si fonda sul consenso informato: affronta aspetti quali la terapia del dolore, il divieto di irragionevole ostinazione nelle cure (accanimento terapeutico), il rispetto della dignità nella fase conclusiva della vita e una piena valorizzazione delle cure palliative (rif. Legge 38/2010).
Il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura; qui si incontrano l’autonomia decisionale del paziente e la competenza, l’autonomia professionale e la responsabilità del medico. Nella relazione tra paziente e medico rispetto all’evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante, o caratterizzata da un’evoluzione inarrestabile con prognosi infausta, può essere attuata una pianificazione condivisa delle cure, alla quale il medico e l’equipe sanitaria sono tenuti ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter più esprimere il proprio consenso. La pianificazione delle cure può essere aggiornata in base al progressivo evolversi della malattia, su richiesta del paziente o su suggerimento del medico.
Le DAT
Le DAT (disposizioni anticipate di trattamento) sono chiamate anche “biotestamento” o “testamento biologico”: si tratta delle indicazioni che una persona, maggiorenne e capace di intendere e di volere, può esprimere – solo dopo aver ottenuto informazioni mediche adeguate circa le conseguenze delle sue scelte – in merito all’accettazione o al rifiuto di determinati trattamenti sanitari (accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche), in previsione di un’eventuale e futura incapacità di scegliere autonomamente. Le DAT sono sempre modificabili e/o revocabili.
Il fiduciario
Il fiduciario è una persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, scelta da colui che predispone le DAT per poter fare le sue veci e rappresentarlo nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie, qualora la persona fosse impossibilitata. La nomina del fiduciario può essere indicata e sottoscritta nelle DAT, oppure la nomina e l’accettazione da parte del fiduciario stesso possono avvenire con atti diversi e successivi.
Le DAT possono essere redatte e depositate:
- dal notaio;
- presso l’Ufficio di stato civile del Comune di residenza;
- presso le competenti strutture sanitarie;
- direttamente dal cittadino, previo consulto presso uno sportello dedicato.
Contatti e informazioni
Per informazioni l’Associazione Il Samaritano OdV a partire da settembre 2024 attiverà uno sportello dedicato; maggiori dettagli sul nostro sito www.ilsamaritano.org oppure scrivendo all’indirizzo mail biotestamento@ilsamaritano.org
